L’Intesa con lo Stato e l’8 per mille, ovvero quando la Chiesa fa il male per ricavarne del bene

Una confutazione delle Intese Chiesa-Stato, con particolare riferimento all’Intesa stipulata dalle Assemblee di Dio in Italia con lo Stato Italiano


La storia delle Intese e dell’8 per mille

Dalla Legge delle Guarentigie (1871) al Concordato (1929), e alla Costituzione (1948)

Per comprendere bene come mai oggi le Confessioni religiose possono stipulare una Intesa con lo Stato, e alcune di esse tra cui alcune Chiese Evangeliche le hanno stabilite, occorre partire da lontano, e precisamente dalla nascita del Regno d’Italia.

Nel 1859-1860 Vittorio Emanuele II riuscì ad annettersi prima la Romagna e poi l’Umbria e le Marche, iniziando così la conquista dello Stato pontificio (che alla fine del 1860 era limitato solo al Lazio e alla città di Roma dove c’erano delle truppe francesi a difesa dello Stato pontificio). Nel febbraio del 1861 ci fu la prima convocazione del Parlamento Italiano, e nel mese successivo Vittorio Emanuele II fu proclamato re d’Italia.

Nel 1870 avvenne che scoppiò la guerra tra la Francia e la Prussia. E la Francia fu costretta per ragioni militari a ritirare le sue truppe che teneva sul suolo italiano in difesa dello Stato della chiesa cattolica. Lo Stato della chiesa si trovò quindi indifeso (e per giunta la Francia uscì sconfitta dalla guerra) e di questa condizione ne approfittarono subito gli Italiani per disfarsi una volta per tutte della tirannia del clero. In quell’anno le truppe piemontesi comandate dal generale Raffaele Cadorna entrarono per la brec­cia di Porta Pia in Roma annettendo la città del papa al regno d’Italia. Fu una grande umiliazione per lo Stato pontificio; il papa perse quella che egli definiva l’eredità o il patrimonio di San Pietro a cui mai avrebbe rinunciato di sua spontanea volontà, e si dichiarò ‘prigioniero del Vaticano’; scomunicò il re Vittorio Emanuele II e tutti coloro che avevano contribuito all’occupazione dello Stato pontificio e vietò ai Cattolici di partecipare sia in qualità di candidati che di elettori ad elezioni di qualsiasi tipo. A qualsiasi offerta del Governo italiano per giungere ad una riconciliazione Pio IX rispose dicendo: Non possumus. Nel 1871 il Parlamento italiano approvò la cosiddetta Legge sulle Guarentigie con cui andava incontro alle esigenze della ‘Santa Sede’, comprese quelle economiche assegnandole ‘una dotazione di annua rendita di L. 3.225.000’ che sarebbe stata esente da ogni specie di tassa od onere governativo, comunale e provinciale. Ma sia Pio IX che i suoi successori rifiutarono la mano offertagli dal Governo italiano, non vollero riconoscere la Legge sulle Guarentigie.

Nel 1922 salì al potere Benito Mussolini (con l’aiuto del Vaticano. Questo infatti aveva impedito in ogni maniera che il Partito Popolare fondato da Luigi Sturzo, un prete cattolico, nel 1919, partito che aveva in parlamento circa cento deputati e che era antifascista, si alleasse con i socialisti in maniera da formare un governo antifascista che impedisse la salita al potere del fascismo), e nello stesso anno fu eletto papa Pio XI (1922-1939). I due capirono che avrebbero potuto trarre enormi vantaggi da un accordo rappacificatore, e perciò iniziarono dei negoziati segreti tra le parti per porre termine all’inimicizia tra papato e governo italiano che ormai durava da diversi decenni. I negoziati portarono alla stipulazione, nel 1929, tra la ‘Santa Sede’, rappresentata in quell’occasione dal cardinale Gasparri, e lo Stato italiano, capeggiato da Benito Mussolini, del Trattato del Laterano e del Concordato (ambedue questi documenti portano in testa la dicitura ‘In Nome della Santissima Trinità’) e di una Convenzione finanziaria. Col Trattato l’Italia riconobbe alla ‘Santa Sede’ la sovranità su un minuscolo territorio chiamato ‘Città del Vaticano’ e la ‘Santa Sede’ dichiarò definitivamente conclusa la ‘questione romana’, riconoscendo il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. Vediamo adesso alcuni articoli del Trattato e del Concordato del Laterano al fine di capire le concessioni fatte e i privilegi concessi dallo Stato Italiano al Vaticano.

L’art. 1 del Trattato afferma: ‘L’Italia riconosce e riafferma il principio consacrato nell’art. 1 dello Statuto del Regno 4 Marzo 1848, pel quale la religione cattolica, apostolica e romana è la sola religione dello Stato’; l’art. 6 afferma che l’Italia ‘provvederà, inoltre, alla comunicazione con le ferrovie dallo Stato mediante la costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano..’; l’art. 8 del Trattato dice che ‘l’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, dichiara punibili l’attentato contro di Essa e la provocazione a commetterlo con le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro la persona del Re. Le offese e le ingiurie pubbliche commesse nel territorio italiano contro la persona del Sommo Pontefice con discorsi, con fatti e con scritti, sono punite come le offese e le ingiurie alla persona del Re’; l’art. 13 dice che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di S. Paolo, cogli edifici annessi...’; l’art. 14 che ‘l’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà del palazzo pontificio di Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’ e si obbliga a cederle ‘la Villa Barberini in Castel Gandolfo con tutte le dotazioni, attinenze e dipendenze’ e poi ‘per integrare la proprietà degli immobili siti nel lato nord del Colle Gianicolense appartenente alla Sacra Congregazione di Propaganda Fide e ad altri istituti ecclesiastici e prospicienti verso i palazzi vaticani, lo Stato si impegna a trasferire alla Santa Sede od agli enti che saranno da Essa indicati gli immobili di proprietà dello Stato o di terzi esistenti in detta zona... l’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà degli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze..’; l’art. 16 dice che gli immobili citati nei tre articoli precedenti (nell’art. 15 sono citati diversi palazzi della chiesa cattolica romana situati sul territorio italiano) ‘nonché quelli adibiti a sedi dei seguenti istituti pontifici: Università Gregoriana, Istituto Biblico, Orientale, Archeologico, Seminario Russo, Collegio Lombardo, i due palazzi di Sant’Apollinare e la Casa degli esercizi per il Clero di San Giovanni e Paolo, non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente’; l’art. 17 afferma quanto segue: ‘Le retribuzioni di qualsiasi natura, dovute dalla Santa Sede, dagli altri enti centrali della Chiesa Cattolica e dagli altri enti gestiti direttamente dalla Santa Sede anche fuori di Roma, a dignitari, impiegati e salariati, anche non stabili, saranno nel territorio italiano esenti, a decorrere dal 1° Luglio 1929, da qualsiasi tributo tanto verso lo Stato quanto verso ogni altro ente’; l’art. 20 recita quanto segue: ‘Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori della medesima, ad istituzioni od uffici della Santa Sede, saranno sempre ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno, al transito per il territorio italiano con piena esenzione dai diritti doganali e daziari’; l’art. 21 afferma: ‘Tutti i Cardinali godono in Italia degli onori dovuti ai Principi del sangue; quelli residenti in Roma, anche fuori della Città del Vaticano, sono, a tutti gli effetti, cittadini della medesima’; l’art. 23 afferma che avranno ‘piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari’.

Ecco adesso alcuni passi di alcuni articoli del Concordato. L’art. 1 del Concordato dice: ‘.... In considerazione del carattere sacro della Città Eterna, sede vescovile del Sommo Pontefice, centro del mondo cattolico e mèta di pellegrinaggi, il Governo italiano avrà cura di impedire in Roma tutto ciò che possa essere in contrasto con detto carattere’. L’art. 2 afferma: ‘... Tanto la Santa Sede quanto i Vescovi possono pubblicare liberamente ed anche affiggere nell’interno ed alle porte esterne degli edifici destinati al culto o ad uffici del loro ministero le istruzioni, ordinanze, lettere pastorali, bollettini diocesani ed altri atti riguardanti il governo spirituale dei fedeli, che crederanno di emanare nell’ambito della loro competenza. Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali... Le autorità ecclesiastiche possono senza alcuna ingerenza delle autorità civili eseguire collette nell’interno ed all’ingresso delle chiese nonché negli edifici di loro proprietà’. L’art. 3 dice: ‘... ‘Gli studenti di teologia, quelli degli ultimi due anni di propedeutica alla teologia avviati al sacerdozio ed i novizi degli istituti religiosi possono, a loro richiesta, rinviare, di anno in anno, fino al ventesimosesto anno di età l’adempimento degli obblighi del servizio militare. I chierici ordinati in ‘sacris’ ed i religiosi, che hanno emesso i voti, sono esenti dal servizio militare, salvo il caso di mobilitazione generale. In tale caso, i sacerdoti passano nelle forze armate dello Stato, ma è loro conservato l’abito ecclesiastico, affinché esercitino fra le truppe il sacro ministero sotto la giurisdizione ecclesiastica dell’Ordinario militare ai sensi dell’art. 14. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. Si considerino tali gli Ordinari, i parroci, i vice parroci e coadiutori, i vicari ed i sacerdoti stabilmente preposti a rettorie di chiese aperte al culto’. L’art. 5 afferma che ‘i sacerdoti apostati o irretiti da censura non potranno essere assunti né conservati in un insegnamento, in un ufficio od in un impiego, nei quali siano a contatto immediato col pubblico’. L’art. 8 afferma che ‘.... In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. Nel caso di condanna di un ecclesiastico o di un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli destinati ai laici, a meno che l’Ordinario competente non abbia ridotto il condannato allo stato laicale’; l’art. 9 afferma che ‘di regola, gli edifici aperti al culto sono esenti da requisizioni od occupazioni’ e che ‘salvo i casi di urgente necessità, la forza pubblica non può entrare, per l’esercizio delle sue funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso all’autorità ecclesiastica’; l’art. 10 dice che ‘non si potrà per qualsiasi causa procedere alla demolizione di edifizi aperti al culto, se non previo accordo colla competente autorità ecclesiastica’; l’art. 11 dice: ‘Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: tutte le Domeniche; il primo giorno dell’anno; il giorno dell’Epifania (6 Gennaio); il giorno della festa di San Giuseppe (19 Marzo); il giorno dell’Ascensione; il giorno del Corpus Domini; il giorno della festa dei ss. Apostoli Pietro e Paolo (29 Giugno); il giorno dell’assunzione della B.V. Maria (15 agosto); il giorno di Ognissanti (1 Novembre); il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 Dicembre); il giorno di Natale (25 dicembre)’ (Cinque di quelle festività furono soppresse nel 1977); l’art. 14 afferma: ‘Le truppe italiane di aria, di terra e di mare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni consentite dal diritto canonico...’; l’art. 29 afferma che ‘...b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate... Sarà riconosciuta infine la personalità giuridica alle Case generalizie ed alle Procure delle associazioni religiose, anche estere. Le associazioni o le Case religiose, le quali già abbiano la personalità giuridica, la conserveranno. Gli atti relativi ai trasferimenti degli immobili, dei quali le associazioni sono già in possesso, dagli attuali intestatari alle associazioni stesse saranno esenti da ogni tributo... h)... non saranno applicate ai ministri del culto per l’esercizio del ministero sacerdotale l’imposta sulle professioni e la tassa di patente, istituite con il Regio decreto 18 novembre 1923, n° 2538, in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro tributo del genere’; l’art. 30 che ‘lo Stato Italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni religiose la capacità di acquistare beni, salve le disposizioni delle leggi civili concernenti gli acquisti dei corpi morali’; l’art. 34 dice che ‘lo Stato italiano, volendo ridonare allo istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle tradizioni cattoliche del suo popolo, riconosce al sacramento del matrimonio, disciplinato dal diritto canonico, gli effetti civili... Le cause concernenti la nullità del matrimonio e la dispensa dal matrimonio rato e non consumato sono riservate alla competenza dei tribunali e dei dicasteri ecclesiastici. I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. I detti provvedimenti e sentenze definitive coi relativi decreti del Supremo Tribunale della Segnatura saranno trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, con ordinanze emesse in camera di consiglio, li renderà esecutivi agli effetti civili ed ordinerà che siano annotati nei registri dello stato civile a margine dell’atto di matrimonio’; l’art. 36 dice: ‘L’Italia considera fondamento e coronamento dell’istruzione pubblica l’insegnamento della dottrina cristiana secondo la forma ricevuta dalla tradizione cattolica. E perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole pubbliche elementari abbia un ulteriore sviluppo nelle scuole medie, secondo programmi da stabilirsi di accordo tra la Santa Sede e lo Stato’; l’art. 40 afferma: ‘Le lauree in sacra teologia date dalle Facoltà approvate dalla Santa Sede saranno riconosciute dallo Stato Italiano. Saranno parimenti riconosciuti i diplomi, che si conseguono nelle scuole di paleografia, archivistica e diplomatica documentaria erette presso la biblioteca e l’archivio nella Città del Vaticano’.

Oltre a tutto ciò lo Stato italiano si obbligò a dare parecchio denaro al Vaticano, infatti nella Convenzione Finanziaria si legge all’art. 1 che ‘l’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecentocinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto consolidato italiano 5 per cento al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v) del valore nominale di lire italiane 1.000.000.000 (un miliardo)’. Durante le trattative, un alto prelato, che si occupava delle finanze vaticane, aveva detto ad un suo confratello: ‘Questa volta bisogna che l’Italia paghi care le indulgenze’!

Ma cosa ottenne lo Stato italiano dalla Chiesa cattolica romana in cambio di tutti i favori e privilegi concessigli (si tenga presente che non li ho citati tutti)? Questi, che troviamo negli art. 12, 19, 20, 21 e 43 del Concordato. L’art. 12 afferma: ‘Nelle Domeniche e nelle feste di precetto, nelle Chiese in cui officia un Capitolo, il celebrante la Messa Conventuale canterà, secondo le norme della sacra liturgia, una preghiera per la prosperità del Re d’Italia e dello Stato italiano’; l’art. 19 che ‘prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum jure successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Le pratiche relative si svolgeranno con la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia mantenuto il segreto sulla persona prescelta, finché non avvenga la nomina della medesima’; l’art. 20 dice: ‘I vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, prestano nelle mani del Capo dello Stato un giuramento di fedeltà...’; l’art. 21 dice: ‘Le nomine degl’investiti dei benefici parrocchiali sono dall’autorità ecclesiastica competente comunicate riservatamente al Governo italiano e non possono avere corso prima che siano passati trenta giorni dalla comunicazione. In questo termine, il Governo italiano, ove gravi ragioni si oppongano alla nomina, può manifestarle riservatamente all’autorità ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa Sede’; l’art. 43 infine afferma: ‘Lo Stato italiano riconosce le organizzazioni dipendenti dall’Azione Cattolica Italiana, in quanto esse, siccome la Santa Sede ha disposto, svolgano la loro attività al di fuori di ogni partito politico e sotto l’immediata dipendenza della gerarchia della Chiesa per la diffusione e l’attuazione dei principi cattolici. La Santa Sede prende occasione della stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico’.

Pio XI espresse la sua soddisfazione per il Concordato il 13 febbraio 1929 parlando ai professori e agli allievi dell’Università cattolica del Sacro Cuore in questi termini: ‘E forse ci voleva anche un uomo come quello che la Provvidenza ci ha fatto incontrare, un uomo che non avesse le preoccupazioni della scuola liberale... E con la grazia di Dio, con molta pazienza, con molto lavoro, con l’incontro di molti e abili assecondamenti, siamo riusciti ‘per medium profundum’ a concludere un Concordato, che se non è il migliore di quanti ce ne possano essere, è certo tra i migliori’.

Dal canto suo, Benito Mussolini, mediante questi patti Lateranensi, si guadagnò la stima e il favore della curia romana e dei Cattolici romani che non mancarono di manifestarglieli a poco più di un mese di distanza dalla firma dei Patti nelle ‘elezioni plebiscitarie’. Cardinali e vescovi scesero in campo apertamente incitando i Cattolici a dare il loro voto di approvazione a Mussolini. Il plebiscito del 24 Marzo diede 8.506.676 ‘sì’ su 8.650.470 votanti.

Inoltre va detto che Mussolini ebbe il sostegno della curia romana quando volle conquistare l’Etiopia. Tra i messaggi dati da prelati papali ai Cattolici in favore di quella guerra riportiamo solo i seguenti. Il 28 ottobre 1935 il cardinale Schuster di Milano disse ai Cattolici raunati nella cattedrale di Milano: ‘Cooperiamo con Dio in questa missione nazionale e cattolica di bene, soprattutto in questo momento in cui, sui campi di Etiopia, il vessillo d’Italia reca il trionfo della Croce di Cristo, spezza le catene agli schiavi, spiana le strade ai missionari del Vangelo (...) Pace e protezione all’esercito valoroso che, in obbedienza intrepida al comando della Patria, a prezzo di sangue, apre le porte di Etiopia alla fede cattolica e alla civiltà romana’. Il 12 dicembre Giorgio Maria Del Rio, arcivescovo di Oristano, pubblicò sul bollettino della archidiocesi un appello ai Cattolici in cui si legge tra le altre cose: ‘Le popolazioni abissine sono ad un infimo livello religioso e morale, sono lontane dalla vera fede, dalla nostra religione cattolica, che è fonte di civiltà e di progresso. Tutto ciò che si fa quindi per dare alla Italia i mezzi necessari ad affermare in quelle terre la sua influenza e la sua autorità non è solo in vantaggio della Patria e della civiltà, ma anche della religione cattolica. La nostra povera ma generosa Italia, dietro i suoi soldati, porta in Abissinia non solo il pane, le strade, la liberazione dalla schiavitù, tutte le provvidenze della civiltà; ma vi porta ancora la Croce di Gesù Cristo, gli insegnamenti e gli aiuti della Religione cattolica, apostolica, romana, che nelle mani dei nostri missionari non ha mai servito a preparare conquiste politiche’. Ricordiamo che nella guerra d’Etiopia Mussolini autorizzò l’impiego di gas lacrimogeni e di iprite, per l’artiglieria e l’aviazione. Le vittime fra gli Etiopi furono migliaia. Il 5 maggio 1936 le truppe italiane con alla testa il Maresciallo Badoglio entrarono in Addis Abeba. Tornato in Italia un mese dopo, Badoglio fu ricevuto da Pio XI. ‘Il colloquio con Pio XI si protrasse per oltre un’ora e mezzo, superando di gran lunga i venti minuti protocollari delle visite pontificie. Nel pomeriggio, il Legato del Papa gli restituì la visita nel suo appartamento in via XX settembre’ (Vanna Vailati, Badoglio racconta, Torino 1955, pag. 323). Evidentemente il papa era rimasto molto contento della conquista dell’Etiopia da parte dell’esercito italiano.

Per tutte le altre confessioni religiose, che a quel tempo erano poche, fu approvata pochi mesi dopo la cosiddetta ‘legge sui culti ammessi’ (24 Giugno 1929), che è tuttora vigente, e che recita così:

‘Legge 24 giugno 1929, n.1159 - Disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato e sul matrimonio celebrato davanti ai ministri dei culti medesimi.

Art. 1 Sono ammessi nello Stato culti diversi dalla religione cattolica apostolica e romana, purché non professino principi e non seguano riti contrari all'ordine pubblico o al buon costume. L'esercizio, anche pubblico di tali culti è libero.

Art. 2 Gli istituti di culti diversi dalla religione dello Stato possono essere eretti in ente morale, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei ministri (essi sono soggetti alle leggi civili concernenti l'autorizzazione governativa per gli acquisti e per l'alienazione dei beni dei corpi morali, abolito con legge n. 127 del 1997 e dalla legge n. 191 del 1998). Norme speciali per l'esercizio della vigilanza e del controllo da parte dello Stato possono inoltre essere stabilite nel decreto di erezione in ente morale.

Art. 3 Le nomine dei ministri dei culti diversi dalla religione dello Stato debbono essere notificate al Ministero dell'Interno per l'approvazione. Nessun effetto civile può essere riconosciuto agli atti del proprio ministero compiuti da tali ministri di culto, se la loro nomina non abbia ottenuto l'approvazione governativa.

Art. 4 La differenza di culto non forma eccezione al godimento dei diritti civili e politici ed alla ammissibilità alle cariche civili e militari.

Art. 5 La discussione in materia religiosa è pienamente libera.

Art. 6 Abrogato (I genitori o chi ne fa le veci possono chiedere la dispensa per i propri figli dal frequentare i corsi di istruzione religiosa nelle scuole pubbliche.)

Art. 7 Il matrimonio celebrato davanti ad alcuno dei ministri di culto indicati nel precedente art. 3 produce dal giorno della celebrazione gli stessi effetti del matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile, quando siano osservate le disposizioni degli articoli seguenti.

Art. 8 Chi intende celebrare il matrimonio davanti alcuno dei ministri di culto, indicati nel precedente art. 3, deve dichiararlo all'ufficiale di stato civile, che sarebbe competente a celebrare il matrimonio. L'ufficiale dello stato civile, dopo che siano state adempiute tutte le formalità preliminari e, dopo avere accertato che nulla si oppone alla celebrazione del matrimonio secondo le norme del codice civile, rilascia autorizzazione scritta con indicazione del ministro del culto davanti al quale la celebrazione deve aver luogo e della data del provvedimento, con cui la nomina di questi venne approvata a' termini dell'art. 3.

Art. 9 Il ministro del culto, davanti al quale avviene la celebrazione, deve dare lettura agli sposi degli artt. 130, 131 e 132 del codice civile (Vedi gli artt. 143, 144 e 147 c.c. 1942) e ricevere, alla presenza di due testimoni idonei, la dichiarazione espressa di entrambi gli sposi, l'uno dopo l'altro, di volersi prendere rispettivamente in marito e moglie, osservata la disposizione dell'art. 95 del codice civile. L'atto di matrimonio dev'essere compilato immediatamente dopo la celebrazione, redatto in lingua italiana nelle forme stabilite dagli artt. 352 e 353 del codice civile per gli atti dello stato civile e deve contenere le indicazioni richieste nell'art. 10 della presente legge. L'atto, così compilato, sarà subito trasmesso in originale all'ufficiale dello stato civile e, in ogni caso, non oltre cinque giorni dalla celebrazione.

Art. 10 L'ufficiale dello stato civile, ricevuto l'atto di matrimonio, ne cura, entro le ventiquattro ore, la trascrizione nei registri dello stato civile, in modo che risultino le seguenti indicazioni: il nome e cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi; il nome e cognome, il domicilio o la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo e la data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome e cognome del ministro del culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio. L'ufficiale dello stato civile deve dare avviso al procuratore della Repubblica, nei casi e per gli effetti indicati nell'art. 104 del R.D. 15 novembre 1865, n. 2602, per l'ordinamento dello stato civile.

Art. 11 Al matrimonio celebrato davanti il ministro di un culto ammesso nello Stato e debitamente trascritto nei registri dello stato civile si applicano, anche per quanto riguarda le domande di nullità, tutte le disposizioni riflettenti il matrimonio celebrato davanti l'ufficiale dello stato civile.

Art. 12 Agli effetti dell'art. 124 codice civile è parificato alla celebrazione del matrimonio il rilascio dell'autorizzazione prevista nell'art. 8 della presente legge. Incorre nella multa stabilita nell'art. 124 del codice civile l'ufficiale dello stato civile che omette di eseguire la trascrizione dell'atto di matrimonio, entro il termine indicato nell'art. 10 della presente legge.

Art. 13 Gli artt. da 7 a 12 della presente legge entreranno in vigore sessanta giorni dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Dopo la guerra, l’Assemblea Costituente della neonata Repubblica Italiana si pose il problema dell’eventuale conservazione nella nuova carta costituzionale dei Patti Lateranensi, che erano apertamente illiberali e quindi in contrasto con altri articoli della medesima Costituzione (che ricordiamo fu approvata dall’Assemblea Costituente il 22 Dicembre 1947 ed entrò in vigore il 1° Gennaio 1948). Ma in seguito alle pressioni vaticane e al ‘realismo politico’ dei partiti di sinistra che dicevano di non volere turbare la pace religiosa degli Italiani, i Patti Lateranensi furono ricevuti nella Costituzione e inseriti nell’articolo 7, che recita così: ‘Lo Stato e la Chiesa Cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei Patti accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale’.

In questa maniera la Chiesa Cattolica Romana, anche dopo la caduta del fascismo riuscì a godere degli stessi privilegi che gli aveva accordato Benito Mussolini.

A tutte le altre confessioni religiose fu riservato invece il successivo articolo 8, che dice: ‘Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze’.

Dunque, è importante sottolineare che sia la legge sui culti ammessi e sia l’articolo sulle Intese sono una conseguenza del Concordato.

La prima Intesa, quella tra lo Stato e la Chiesa Valdese: il frutto della revisione del Concordato (1984)

La carta costituzionale fu immediatamente operante per quanto riguarda l’articolo 7, quello del Concordato; quanto all’articolo 8 invece, quello sulle Intese, i governi che si susseguirono mostrarono di non avere molta fretta: le Intese potevano aspettare.

Per vedere la prima intesa tra lo Stato e una Chiesa diversa da quella Cattolica Romana, bisogna aspettare il 1984 quando fu firmata la prima Intesa, quella tra lo Stato Italiano e la Chiesa Valdese Metodista. Vediamo dunque come si arrivò a questa prima Intesa. Agli inizi degli anni ’70 la Chiesa Cattolica godeva dei privilegi del regime concordatario, ma la società stava cambiando (tra le altre cose, nel 1974 i cattolici erano usciti sconfitti dal referendum sul divorzio, e alle elezioni del 1976 i comunisti salirono raggiungendo quota 34,4%, rimanendo comunque il secondo partito italiano) e sia dentro che fuori dal mondo cattolico, si contestavano i privilegi e i poteri delle strutture ecclesiastiche e se ne chiedeva la fine. Da più parti si chiedeva l’abrogazione del Concordato, e a sostegno di ciò veniva detto che i suoi articoli erano in aperto contrasto con il resto della carta costituzionale. Questo lo chiedevano anche molti evangelici. In un convegno tenutosi a Genova l’11 febbraio 1973, in occasione del 44° anniversario dei Patti Lateranensi, il metodista Giorgio Spini, diceva con veemenza: ‘Sì, siamo per l’abolizione del Concordato, non in forma di guerriglia anticlericale, ma per la liberazione delle forze cristiane d’Italia, delle forze cristiane che sono all’interno della chiesa cattolica. Chiediamo la liberazione dalla bestia, la liberazione dalle commistioni che disonorano il nome cristiano che è comune a cattolici ed evangelici. Ecco, lasciateci sperare, lasciateci credere che questa richiesta di abolizione del Concordato non debba partire esclusivamente o soltanto da file di democrazia laica; lasciateci credere che l’inizio del rinnovamento, l’inizio della riforma del popolo cristiano possa venire proprio dalla richiesta di liberazione della chiesa da questa cattività babilonica’ (AA.VV., Le sbarre del Concordato, Ed. Lanterna, Genova 1973).

Nel 1972 l’onorevole Lelio Basso si fece promotore di una proposta di legge costituzionale per la revisione degli articoli 7, 8 e 19 della Costituzione. Nella motivazione che accompagnava la proposta si diceva testualmente: ‘E’ ormai pressoché unanime il riconoscimento, fra i cattolici come fra i non cattolici, che i Concordati sono strumenti di altri tempi e non più rispondenti alla situazione contemporanea. Essi sono sempre stati concepiti, qualunque sia la teoria cui ci si voglia richiamare, come accordi di vertici fra due poteri che si fanno reciproche concessioni al di sopra della testa dei sudditi e che si accordano reciproci privilegi nell’ambito del potere: non a caso i concordati nacquero come accordi fra le due grandi potestà del Medio Evo, quella papale e quella imperiale, e durarono finché durarono i regimi assoluti: le ultime fioriture risalgono al tempo della Restaurazione (e giù Cavour scriveva nel 1861: ‘L’era dei Concordati è finita’) o a quello del più recente totalitarismo’.

Siccome però non era possibile eliminare il Concordato, la soluzione si trovò nell’accontentare i non cattolici con le Intese e nell’ottenere il consenso del Parlamento per la revisione del Concordato con la Chiesa Cattolica. Il governo nominò dunque una commissione di tre membri (tutti cattolici), costituita da Arturo Carlo Jemolo, Roberto Ago e Guido Gonnella, con il compito di avviare trattative con il Vaticano per la revisione del Concordato e stabilire contatti con le altre confessioni religiose per arrivare alla stipulazione di Intese.

E così dunque il 18 febbraio del 1984 la ‘Santa Sede’ (rappresentata dal Cardinale Agostino Casaroli) e la Repubblica Italiana (nella persona del Presidente del Consiglio Bettino Craxi) firmarono un Nuovo Concordato che apportò delle modifiche al Concordato Lateranense. La prima differenza che si nota in questo nuovo Concordato è che a differenza del precedente questo non porta in testa la dicitura ‘In nome della Santissima Trinità’. Un altra differenza la si nota nel primo punto del protocollo addizionale secondo cui ‘si considera non più in vigore il principio, originariamente richiamato dai Patti Lateranensi, della religione cattolica come sola religione dello Stato italiano’ (La Conferenza Episcopale Italiana comunque a proposito di questa modifica, per tranquillizzare i Cattolici, disse: ‘Se poi il Protocollo addizionale avverte che ‘si considera non più in vigore il principio... della religione cattolica come sola religione dello Stato’, si possono comprendere le ragioni di un simile cambiamento che, anche alla luce della Dichiarazione del Concilio sulla libertà religiosa, si ispira al rispetto dovuto a chiunque abbia altra fede o diversa convinzione di coscienza. Questo cambiamento nulla toglie ai valori della religione cattolica. Essa appartiene da sempre al popolo italiano nel quale si è largamente radicata per la forza del Vangelo, fino ad essere fermento della sua storia, della sua civiltà, della sua cultura, dei suoi impegni per un’ordinata convivenza civile, per aperti rapporti di collaborazione in Europa e nel mondo, per il progresso di tutti i popoli e per la pace’). Per cui uno è ‘libero’ (quantunque lo Stato italiano continuerà ad assicurare l’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche non universitarie di ogni ordine e grado) a scuola di avvalersi o meno dell’insegnamento cattolico. L’art. 9 afferma infatti che ‘nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, è garantito a ciascuno il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi di detto insegnamento’. A proposito di questa ‘libertà’ concessa ai non Cattolici di professare la loro fede va detto che la chiesa cattolica è stata costretta dalle circostanze (così diverse per molti versi da quelle di secoli fa) a concederla loro perché se le circostanze fossero state altre questa ‘libertà’ essa non l’avrebbe giammai concessa. In altre parole essa si è adattata ai tempi, come sempre ha fatto, ma senza rinunciare con questo alla tesi che solo lei ha il diritto di essere completamente libera di divulgare la sua dottrina perché solo lei è la depositaria della verità. A conferma che nella realtà la chiesa cattolica anche quando dà ad altri libertà religiosa lo fa con rammarico e ipocritamente ecco quanto si legge in un articolo di Civiltà cattolica: ‘Ora la Chiesa cattolica, convinta per le sue divine prerogative di essere l’unica vera Chiesa, deve reclamare per sé soltanto il diritto alla libertà, perché unicamente alla verità, non mai all’errore, questo può competere; quanto alle altre religioni essa non impugnerà la scimitarra, ma domanderà che con mezzi legittimi degni della persona umana, non sia loro consentito di diffondere false dottrine. Per conseguenza in uno stato cattolico, in cui la maggioranza è cattolica, la Chiesa chiederà che all’errore non sia data esistenza legale e che, se esistono minoranze di religione diversa, queste abbiano solo un’esistenza di fatto, senza la possibilità di divulgare le loro credenze... in alcuni paesi poi, i cattolici saranno costretti a chiedere la piena libertà religiosa per tutti, rassegnati di potere convivere, là dove essi solo avrebbero il diritto di vivere. In questo caso la Chiesa non rinuncia alla sua tesi, che suona come la più imperativa delle leggi, ma si adatta all’ipotesi, cioè alle condizioni di fatto, dalle quali la sua vita concreta non può prescindere... La Chiesa non può arrossire di questa sua intransigenza, così come l’afferma nel principio e così come l’applica nella pratica’ (F. Cavalli, S. J. ‘Le condizioni dei protestanti in Spagna’ in Civiltà Cattolica, 3 aprile 1948). Tradotto nella pratica questo significa che se in Italia salisse al potere un dittatore come Hitler o Mussolini la chiesa cattolica si alleerebbe con esso e chiederebbe subito che ai Protestanti venga tolta (o almeno ridotta) la libertà di professare la loro fede e di divulgare la Parola di Dio - cosa che riteniamo non gli verrebbe rifiutata dal dittatore perché il papa sa come persuadere qualsiasi dittatore a concedergli favori - e perciò ritornerebbero le persecuzioni di un tempo.

Per quanto riguarda le facilitazioni fiscali si legge nell’art. 7 che ‘agli effetti tributari gli enti ecclesiastici aventi fine di religione o di culto, come pure le attività dirette a tali scopi, sono equiparati a quelli aventi fine di beneficenza o di istruzione’ (n.3), ma anche che ‘le attività diverse da quelle di religione o di culto, svolte dagli enti ecclesiastici, sono soggette, nel rispetto della struttura e della finalità di tali enti, alle leggi dello Stato concernenti tali attività e al regime tributario previsto per le medesime’ (n.3).

Anche a proposito del matrimonio in questo nuovo Concordato si nota qualche differenza infatti l’art. 8 dopo avere affermato che ‘sono riconosciuti gli effetti civili ai matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico, a condizione che l’atto relativo sia trascritto nei registri dello stato civile, previe pubblicazioni nella casa comunale’ afferma: ‘La Santa Sede prende atto che la trascrizione non potrà aver luogo: a) quando gli sposi non rispondano ai requisiti della legge civile circa l’età richiesta per la celebrazione; b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento che la legge civile considera inderogabile’. Quanto poi alle sentenze di nullità pronunciate dai tribunali ecclesiastici esse sono equiparate a sentenze straniere, quindi viene introdotto l’istituto della deliberazione.

Per quanto riguarda le Intese tra lo Stato e le altre confessioni religiose, quelli che per primi accolsero l’invito furono i Valdesi, che nominarono una commissione composta da Giorgio Peyrot, Giorgio Spini e Sergio Bianconi che si mise subito al lavoro con la commissione governativa. Il 4 Febbraio 1978 i lavori erano terminati ed era pronto un testo di Intesa tra il Governo della Repubblica e la Tavola Valdese. In quella Intesa, che fu la prima tra lo Stato Italiano e una confessione religiosa non cattolica, i Valdesi vedevano un possibile strumento di testimonianza cristiana e di promozione della giustizia. Pensavano di dare una pubblica testimonianza facendo vedere che se in Italia c’è una grossa organizzazione cattolica che attraverso l’art. 7 della Costituzione impone allo Stato un Concordato da cui riceve iniqui benefici e privilegi, c’è anche una piccola chiesa protestante che attraverso l’art. 8 è capace di stipulare con lo Stato un accordo rispettoso e corretto, da cui non si aspetta né benefici economici, né privilegi nei confronti di altri cittadini. Fu per questo che nei vari articoli della loro Intesa venne ripetutamente inserita la frase: ‘gli oneri sono a carico degli organi ecclesiastici’. In altre parole, fu come se i Valdesi dicessero: ‘Noi non facciamo come la Chiesa Cattolica, noi non prendiamo soldi dallo Stato’.

La ratifica dell’Intesa tra lo Stato e i Valdesi però non fu immediata, perché avvenne solo nel 1984, in quanto prima si dovette aspettare il rinnovo del Concordato. Una volta firmato il nuovo Concordato tra il Vaticano e la Repubblica Italiana il 18 febbraio 1984, tre giorni dopo fu firmata l’intesa tra il presidente Bettino Craxi e il moderatore Giorgio Bouchard.

Nasce l’8 per mille

Il 15 Novembre 1984, nove mesi dopo la firma del nuovo Concordato avvenne che il presidente Bettino Craxi e il cardinale Casaroli sottoscrissero un ‘protocollo aggiuntivo’, che il 16 maggio 1985 fu definitivamente approvato dal Senato della Repubblica e trasformato in legge con il titolo: ‘Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio alle diocesi’. Con questa legge (L. 20 maggio 1985, n. 222), che poi diventerà nota come ‘legge dell’8 per mille’, veniva modificato il sistema di sostegno economico ai preti da parte dello Stato Italiano. Sotto il vecchio Concordato vigeva il sistema della ‘congrua’, che praticamente era uno stipendio che ogni prete riceveva personalmente dallo Stato. Ma nel nuovo regime concordatario questo metodo di finanziamento non era più considerato adeguato dalle gerarchie cattoliche, sia perché non difendibile sul piano dei principi di legittimità invocati dai laici, sia perché, applicandosi direttamente alla persona, non era gestibile in modo diretto dalle autorità ecclesiastiche. Nella suddetta legge sono presenti due articoli, che sono il 46 e il 47, che recitano così:

Art. 46. A decorrere dal periodo d'imposta 1989 le persone fisiche possono dedurre dal proprio reddito complessivo le erogazioni liberali in denaro, fino all'importo di lire due milioni, a favore dell'Istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana. Le relative modalità sono determinate con decreto del Ministro delle finanze.

Art. 47. A decorrere dall'anno finanziario 1990 una quota pari all'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, liquidata dagli uffici sulla base delle dichiarazioni annuali, è destinata, in parte, a scopi di interesse sociale o di carattere umanitario a diretta gestione statale e, in parte, a scopi di carattere religioso a diretta gestione della Chiesa cattolica. Le destinazioni di cui al comma precedente vengono stabilite sulla base delle scelte espresse dai contribuenti in sede di dichiarazione annuale dei redditi. In caso di scelte non espresse da parte dei cont

Siamo in guerra non in vacanza!


Alcuni si meravigliano e altri rimangono scandalizzati del fatto che io stia del continuo a riprovare scandali di vario genere e insegnamenti falsi di svariato genere, e metta in guardia i fratelli da questo o da quell’altro. Ma questo lo faccio perché io sono consapevole di essere in guerra, e questa guerra è contro i principati, le potestà, i dominatori di questo mondo di tenebre e le forze spirituali della malvagità che sono nei luoghi celesti. Che cosa hanno fatto e stanno facendo questi esseri maligni alle dipendenze del diavolo? Sono riusciti a introdurre in mezzo alle Chiese impostori, operatori di scandali, falsi dottori, falsi profeti e così via, i quali con la loro astuzia seducono i cuori dei semplici e fanno bestemmiare la via della verità. Ora, che fare dinnanzi a tutto ciò? Si può stare zitti? Si può fare finta di niente? No, nulla di tutto ciò, altrimenti Dio ci terrà per colpevoli. La spada dello Spirito non va usata solo in caso di difesa, ma anche per attaccare i ragionamenti vani ed ogni altezza che si eleva contro la conoscenza di Dio, e distruggerli. Invece mi sono accorto che alcuni vogliono solo che si parli di tutto tranne che di questi impostori, che si faccia tutto tranne che confutare costoro e mettere in guardia da costoro. Generalmente dicono: ‘Queste cose non edificano!’, dimenticando però che per costruire bisogna anche distruggere prima, e che i profeti furono scelti anche per distruggere e non solo per edificare, così come gli apostoli.

Purtroppo in questo inganno del diavolo sono caduti tanti pastori di chiese, che a motivo di questo loro modo di comportarsi e ragionare ‘fanno il gioco’ del diavolo, che si sfrega le mani contento di questa loro indifferenza. Questi pensano di essere in una sorta di vacanza sulla terra. No, fratelli, noi siamo in guerra, e sappiate che i nostri nemici sono spietati.

Peraltro proprio questi pastori che sono pronti a parlare di amore, dell’amore di Dio, poi sono i primi che si nascondono o si defilano abilmente quando bisogna prendere pubblicamente una posizione contraria alle false dottrine che ci sono in mezzo alle chiese e agli scandali, e questo per non farsi nemici o non avere noie. Per esempio, costoro sono i primi che si voltano dall’altra parte quando sentono una Letizia Tomassone parlare a favore dell’aborto. E’ una cosa che non li tocca. E intanto tante donne sono indotte ad abortire per colpa di questi cosiddetti ministri di culto protestanti. Ma che fanno questi pastori soprattutto pentecostali con tutto il loro amore? Stanno zitti. Per esempio, andate a vedere sulle bacheche di Facebook, o sui siti, o ascoltate le predicazioni, o leggete gli scritti, di questi pastori e vi accorgerete che non gli interessa nulla di questo argomento, per loro se una donna ammazza un bambino nel suo grembo, è cosa che non li riguarda. Se un bambino viene ammazzato non gli importa nulla! E se ci sono pastori che dicono che questo omicidio si può fare, gli interessa ancora meno. Se non gli interessa un argomento in cui c’è di mezzo la vita di piccole creature di Dio, pensate che gli interesseranno altri argomenti di carattere etico o dottrinale in cui pastori e chiese evangeliche hanno assunto posizioni errate? Credo proprio di no, l’importante è ‘parlare di Gesù e del suo amore’, dicono loro.

Questi pastori manifestano in questa maniera solo una cosa, di essere dei codardi, degli ipocriti, degli uomini che dovrebbero mettersi seduti ad imparare invece che mettersi sul pulpito a predicare. Sono corrotti, spietati, senza amore per la giustizia, sono quindi da biasimare. Sono forti con i deboli, e deboli con i forti. E intanto il diavolo a cagione di essi ha campo libero in mezzo alle Chiese.

Voi pastori corrotti, ipocriti, siete parenti e complici delle vipere e dei lupi da cui io metto in guardia. Di voi mi fido come mi fido di un serpente cobra. Siete la razza di persone più pericolosa per la chiesa dopo gli operatori di scandali e i falsi dottori, perché il vostro silenzio dà una mano al diavolo e ai suoi spiriti maligni. Non mi sembrate per niente dei soldati in guerra, ma dei vacanzieri sotto l’ombrellone a parlare del più e del meno, mentre intorno a voi la guerra infuria. Ravvedetevi, codardi che non siete altro.

Grazie siano rese a Dio però che stanno aumentando sempre di più i fratelli che comprendono come stanno veramente le cose, e quanto sia importante riprovare le opere infruttuose delle tenebre e avvertire i fratelli, anche pubblicamente. A questi dico, andate avanti così, per amore della verità e degli eletti, non vi spaventate degli insulti, delle offese, dei giudizi ingiusti, delle parole amare, che vi lanceranno questi pastori codardi e ipocriti e i loro ciechi seguaci. Dio è con coloro che si levano a difesa della verità e della giustizia, ricordatevelo, ma la sua faccia è contro i codardi e gli ipocriti.

La grazia del Signore Gesù sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta.

Giacinto Butindaro


Contro quegli ‘Evangelici’ che sono a favore dell’aborto


Questo video descrive innanzi tutto con immagini eloquenti come Dio forma la sua creatura nel grembo della donna, e poi fa sentire la voce di Letizia Tomassone, ‘pastora’ valdese, che è vicepresidente della FCEI, che durante una intervista approva l'aborto.

A quegli 'evangelici' che approvano le parole della Tomassone dico: 'Ravvedetevi e convertitevi dalle vostre vie malvagie, altrimenti Dio domanderà contro del sangue degli innocenti alle vostre mani. Dio condanna l'aborto e la sua faccia è contro coloro che lo approvano e lo praticano.

Giacinto Butindaro

Leggi Contro l’aborto (ovvero contro la posizione favorevole di alcune Chiese Evangeliche in merito all’aborto e quella ambigua delle Assemblee di Dio in Italia)

Giacinto Butindaro


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